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Pensioni quota 100, al via le domande. Ecco requisiti, paletti, finestre di uscita e regole sulla liquidazione

By   /  30 Gennaio 2019  /  No Comments

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Occorre totalizzare almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021. L’assegno sarà ridotto rispetto alla pensione di vecchiaia perché ci sono meno contributi versati. Divieto di cumulo con altri redditi superiori a 5mila euro. Gli statali otterranno il Tfs solo quando raggiungono l’età di uscita prevista dalla Fornero: potranno chiedere un anticipo fino a 30mila euro alle banche e avranno diritto a detrazioni Irpef che dovrebbero coprire gli interessi

Quota 100” entra nella fase operativa. Da ieri è possibile infatti presentare la richiesta per andare in pensione anticipatamente rispetto alle norme finora esistenti. L’agevolazione non riguarda evidentemente tutti i lavoratori ma solo quelli che si trovano in determinate condizioni previste nel decreto legge 4/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 23 del 28 gennaio. Nel dettaglio, potranno presentare la domanda i lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano raggiunto i 62 anni di età e versato almeno 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021: una platea di circa 300mila persone nel solo 2019. I due requisiti non saranno flessibili: non si potrà cioè andare in pensione con “quota 100” avendo maturato 61 anni di età e 39 di contributi. Ma sarà invece possibile con 62 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. In più il diritto conseguito entro dicembre 2021 potrà essere esercitato “anche successivamente”

 

Divieto di cumulo con altri redditi – Il decreto dispone l’assoluta impossibilità di sommare la pensione ottenuta con “Quota 100” ad altri introiti se non nei limiti dei 5mila euro lordi annui per prestazioni occasionali. Questo vincolo potrebbe rendere l’opzione meno attraente per il personale medico scongiurando in parte l’esodo di massa temuto dai sindacati. Per gli insegnanti ci sarà una precisa tabella di marcia in nome della continuità dell’insegnamento, mentre per forze armate, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia penitenziaria continueranno ad applicarsi i regimi più favorevoli previsti nel decreto legislativo 165/97.

Assegno più leggero rispetto alla pensione di vecchiaia, non a quella anticipata – “Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995)”, spiega Antonello Orlando della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. “Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto”. Il “taglio” dell’assegno sarà quindi rispetto alla pensione di vecchiaia perché ci sono meno anni di contributi e sarà proporzionale al periodo di anticipo: secondo la Cisl, nell’ipotesi di uscita dal mercato del lavoro quattro anni prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia il taglio dell’assegno potrebbe essere compreso fra il 16 e il 22 per cento.

Si applicano i tagli per le pensioni d’oro – Se l’assegno supererà i 100mila euro annui lordi, si applicheranno le decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purché la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo nel quinquennio 2019-2023.

Finestre di uscita diverse per il settore privato e pubblico – Il lavoratore del settore privato che ha maturato “quota 100” al 31 dicembre 2018, potrà ottenere l’assegno previdenziale ad aprile 2019. Chi invece maturerà i requisiti fra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, avrà diritto alla pensione dopo tre mesi dalla data della maturazione dei requisiti. Per i dipendenti pubblici è obbligatorio il preavviso di sei mesi. E chi maturerà il diritto il primo aprile, otterrà la pensione il primo ottobre. Nel comparto scolastico si continueranno a seguire le regole peculiari del D.Lgs. n.449/1997 per non compromettere la continuità dell’anno scolastico/accademico. Di conseguenza, entro il 28 febbraio 2019, il personale a tempo indeterminato della scuola potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, ma gli effetti ci saranno solo agli inizi del nuovo anno accademico o scolastico.

Le domande via patronati, sistema telematico e contact center Inps – “Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (Pin rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, spiega il messaggio 395 dell’Inps del 29 gennaio. Una volta effettuato l’accesso va scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra. Qui il lavoratore dovrà poi selezionare il “Requisito quota 100”, il Fondo e la Gestione di liquidazione. “La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi”, conclude la nota Inps, che ricorda come la domanda possa essere presentata anche attraverso i patronati e altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio Inps, oltre che via Contact center (numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164, a pagamento). Ed evidenzia che nella prima giornata, alle 13, l’Istituto aveva ricevuto 44 domande, salite a 680 alle 18.

Trattamento di fine rapporto subito per i dipendenti privati, non per quelli pubblici – Mentre i dipendenti del settore privato si vedranno liquidare come sempre il Tfr nel momento in cui vanno in pensione, gli statali riceveranno il cosiddetto Trattamento di fine servizio “al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico” ai sensi della Fornero. Potranno però ottenere un anticipo fino a 30mila euro. “Nel pubblico il versamento del dovuto sarà legato a due fattori: l’età del pensionamento e l’importo – spiega Orlando della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro -. Sarà inoltre correlato ad un meccanismo che assomiglia a quello dell’Ape volontaria: il lavoratore potrà chiedere un anticipo alla banca che stabilirà un dato interesse. Contemporaneamente otterrà la detassazione dell’importo che dovrebbe essere pari all’ammontare degli interessi. Ad ogni modo la questione verrà chiarita dalle circolari Inps e pubblico impiego”. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto i ministri del Lavoro, dell’economia e della Pa dovranno sottoscrivere un accordo ad hoc con l’Abi. Per ora l’unica cosa certa è che per l’Ape il legislatore ha scelto il credito d’imposta, mentre in questo caso ha optato per la detrazione Irpef.

“Quota 100 resta un’opzione volontaria” – La Fondazione Studi consulenti del lavoro ricorda infine come “Quota 100” sia un “accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza alcun obbligo”. Di conseguenza, non abroga il sistema di accesso ordinario della Riforma Monti-Fornero (art. 24, L. 214/2011), vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata). Per la pensione anticipata, il decreto fissa la possibilità di accedere all’assegno pensionistico con un minimo contributivo di “42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e dieci mesi per le donne per il periodo 2019-2026”.

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